In questa sezione è possibile consultare e scaricare le principali normative internazionali, comunitarie e nazionali in materia penale e penitenziaria minorile.

  • RIFERIMENTI NAZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 448  recante  Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

E’ il codice di procedura penale specifico per i minorenni.

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Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 recante Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

E’ l’ordinamento penitenziario per le carceri minorili.

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Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità relative all’ordinamento penitenziario minorili (2020)

 Sono le indicazioni dipartimentali sulle modalità di applicazione delle norme per l’esecuzione sull’esecuzione penale minorile

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Decreto Caivano D.l. 15 settembre 2023, conv. con modif. in l. 13 novembre 2023, n. 159, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

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  • RIFERIMENTI INTERNAZIONALI: NAZIONI UNITE

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 10/12/1948 

La Dichiarazione Universali dei Diritti Umani del 1948, pur non dando grande spazio al tema dei minori, sancisce principi estremamente rilevanti per tutti e, in primo luogo, il principio di uguaglianza e libertà di tutti gli esseri umani (art 1). Direttamente riferibile ai minori è, invece l’art. 26 della Dichiarazione, che prevede il diritto all’istruzione come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana ed il rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

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Dichiarazione dei diritti del fanciullo, 1959

Con tale Dichiarazione si riconosce che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita. Vengono riconosciuti dei diritti ai minori in quanto tali.

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Regole minime sull’Amministrazione della Giustizia Minorile (c.d. Regole di Pechino)

Adottate con risoluzione ONU 40/33 del 1985, tali regole, sebbene non vincolanti, esplicitano principi fondamentali nell’ambito della giustizia minorile. Quest’ultima deve essere caratterizzata, ancor più della giustizia per gli adulti, dalla finalità rieducativa e da un trattamento del minore volto al reinserimento sociale. Tra i principi in esse contenuti si devono sottolineare quello della detenzione come ultima ratio  e l’esigenza di tenere sempre in considerazione la particolare condizione di vulnerabilità del minore.

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Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989

Tale convenzione, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991, ha valore vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata.  In essa viene introdotto il concetto di “interesse superiore del fanciullo”, nonché una serie di diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti i minori. In particolare, si prevede che il minore non possa essere sottoposto a pena capitale o imprigionamento a vita e, qualora sia privato della libertà personale, sia trattato con umanità e rispetto della dignità personale e con modalità adeguate alla sua giovane età. Viene, inoltre, previsto un meccanismo di controllo che opera attraverso i rapporti periodici che gli Stati devono sottoporre a un Comitato indipendente.

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Linee guida delle Nazioni Unite sulla Prevenzione della delinquenza minorile (c.d. Regole di Riyadh)

Adottate il 14.12.1990, queste linee guida sono volte alla prevenzione della delinquenza minorile, ritenuta fondamentale per prevenire il crimine in generale. Tra l’altro questo documento sottolinea l’importanza di assicurare un armonioso sviluppo dei ragazzi, rispettando e promuovendo la loro personalità fin dall’infanzia, e di far sì che i giovani abbiano un ruolo attivo e partecipe nella società. Si sottolinea, inoltre, la necessità di evitare la criminalizzazione e la penalizzazione del minore per comportamenti che non causano un serio danno al suo sviluppo o non danneggiano altri, considerando il carattere transitorio del comportamento deviante del minore.

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Regole dell’Avana

Adottate con una risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU nel dicembre 1990, tali regole stabiliscono standards minimi di riferimento cui ci si deve ispirare per la protezione dei  minori privati della libertà personale. Tra i principi che devono governare la gestione delle strutture di detenzione vi è la separazione dei reclusi minori dagli adulti.

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Linee guida per le misure sui bambini nel sistema della giustizia penale (Linee guida di Vienna) 

Tali linee guida comprendono una parte destinata all’implementazione della normativa riguardante i minori autori di reato, oltre a una riferita alle misure per i minori che entrano in contatto con il sistema di giustizia penale in quanto vittime e testimoni.

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  • RIFERIMENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA

Linee guida sulla giustizia minorile amichevole

Approvate dal Consiglio d’Europa il 17.11.2010, tali linee guida dettano cinque principi: partecipazione e informazione del minore;  interesse superiore del minore; dignità del minore; tutela contro la discriminazione; rispetto del principio dello Stato di diritto. Le linee guida, inoltre, promuovono una giustizia che sia a misura di minore prima, durante e dopo il procedimento giudiziario.

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Consiglio d’Europa – Raccomandazioni

Nell’ambito del Consiglio d’Europa sono state emanate diverse Raccomandazioni che, sebbene non abbiano carattere vincolante, contengono principi che gli Stati membri devono tenere in considerazione nella legislazione nazionale in tema di diritto minorile ed esecuzione penale minorile.

Raccomandazione (87) 20 sulle ‘Reazioni sociali alla delinquenza minorile’

Tale raccomandazione sancisce l’obiettivo della rieducazione del minore e del reinserimento sociale, limitando la carcerazione alla extrema ratio del sistema, in vista di un incremento della diversion e della mediazione, nonché delle misure quali l’affidamento in prova e la riparazione. Si sottolinea, inoltre, l’opportunità di delineare un autonomo sistema di pene minorili.

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Raccomandazione (1988) 6 sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie di migranti

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Raccomandazione (1999) 19 sulla prevenzione del crimine e degli autori di reato

Promuove la mediazione pubblica e privata.

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Raccomandazione (2000) 20 sull’intervento precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi

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Raccomandazione (2003) 20  sulle nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile 

Concerne le modalità di trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile e persegue gli obiettivi della prevenzione, della reintegrazione e riabilitazione del minore, nonché del trattamento con finalità educativa e coinvolgente anche la famiglia del minore.

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Raccomandazione (2004) 10 riguardante la protezione dei diritti umani e della dignità dei soggetti con disturbi mentali

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Raccomandazione (2005) 5 sui diritti dei minori ospiti in istituti di custodia

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Raccomandazione (2006) 2 (cc.dd. ‘Regole penitenziarie europee’)

Pone l’accento sulla diversità del regime a carico dei minori, caratterizzato dalla necessità di assicurare il reinserimento sociale e dalla possibilità di accedere ai servizi sociali e psicologici, ricreativi ed educativi, che siano pari a quelli offerti ai minori in libertà. Si evidenzia, inoltre, la necessità che lo stato detentivo non pregiudichi la dignità umana e sia indirizzato alla fattiva opera di offrire attività costruttive al detenuto nell’ottica di un reinserimento socio-lavorativo.

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Raccomandazione (2008) 11 (“Regole europee per i minori sottoposti a sanzioni e misure restrittive della libertà personale”)

Rappresenta un atto di indirizzo politico riguardante il diritto penitenziario minorile ed i suoi allegati costituiscono un ordinamento penitenziario minimo a livello europeo. In tali regole si ribadiscono i principi della proporzionalità e del minimo intervento.

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Raccomandazione (2012) 12 sulla condizione e sui diritti dei minori stranieri detenuti o sottoposti a procedimenti penali

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Documento del Commissario per i diritti umani del 2009 “Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento”

Tale documento illustra i principi cui dovrebbero ispirarsi le finalità dell’ordinamento penitenziario minorile, ovvero: prevenzione della delinquenza; diversione del procedimento; diversione fondata sui bisogni del minore al primo reato ovvero recidivo; pena individuata nel superiore interesse del minore; priorità per le misure non detentive e basate sulla comunità; custodia cautelare solo in casi eccezionali; detenzione quale extrema ratio; assicurazione dei diritti ai minori detenuti; trattamento mirato alla reintegrazione del minore in società, da svolgersi prevalentemente in ambienti ristretti.

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  • RIFERIMENTI DELL’ UNIONE EUROPEA

Direttiva UE 800/2016 sulle garanzie procedurali per i minori

La direttiva si applica a tutti i casi relativi a minorenni (età inferiore ai 18 anni) che entrino in contatto con la giustizia penale sin dalle fasi pre-procedimentali. Va però segnalato che la stessa non si applica ai casi di minore importanza (minor offences) e anche che non incide sulle legislazioni nazionali in tema di imputabilità. La direttiva 800/16 fissa dei principi e delle garanzie fondamentali per i minori, tra cui il diritto del minore ad essere informato (art.4), il diritto di accesso ad un difensore (art.6), il diritto all’individualizzazione nel trattamento di un caso (art. 7). Inoltre, secondo quanto indicato dalla direttiva, il ricorso alla limitazione della libertà per i minorenni è contemplata come una misura di extrema ratio, che deve durare il minor tempo possibili e deve essere soggetta al controllo giudiziario periodico. 

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