Il Governo della Devianza previsto dal nuovo Decreto Sicurezza 2026
Pasquale Prencipe
La criminalizzazione minorile come risposta al fallimento delle politiche sociali.
L’azione legislativa inaugurata con il recente decreto Sicurezza 2026, approvato Il 5 febbraio dal Consiglio dei Ministri e non ancora pubblicato, si pone in perfetta continuità con un programma politico volto a ridefinire i confini del controllo sociale in Italia. Legittimato da una narrazione pubblica che, strumentalizzando isolati fatti di cronaca ed esasperando i minimi disordini a margine di ampie manifestazioni democratiche, ha costruito l’alibi per un nuovo intervento normativo che fomenta quel concetto di sicurezza: non orientato ad una sicurezza sociale e dei diritti ma come mero strumento giustificativo al potere punitivo.
Si assiste, così, a una sistematica erosione delle libertà costituzionali a favore di una deriva securitaria che sembra voler sostituire lo Stato di Diritto ad uno Stato di Polizia. In questa incessante ricerca di un “nemico pubblico”, il legislatore tenta di allargare le maglie delle marginalità già criminalizzate, includendo in una visione univoca di pericolosità sociale quelli che una canzone dei 99 Posse definiva i “cattivi guagliuni”. Il testo di quel brano, oggi più che mai rivelatore, metteva a nudo l’intento di certe politiche: trasformare l’esclusione e il disagio in una colpa individuale da sanzionare, anziché in un fallimento collettivo da riparare. Oggi si può nascere già condannati.
Il catalogo dei destinatari di questa politica criminale si espande: dopo migranti, ong, associazioni a tutela dei diritti, manifestanti e detenuti, la nuova emergenza nazionale viene individuata nella criminalità minorile. Tuttavia, la risposta non risiede nel potenziamento delle politiche sociali, delle comunità educanti o dell’istituzione scolastica, bensì in un governo della devianza esercitato esclusivamente attraverso l’ordinamento penale, con sanzioni amministrative e aumentando le prerogative dei Prefetti. La riforma svincola la punizione dalle garanzie costituzionali, arrivando a colpire il mero sospetto e cristallizzando un’intenzione discriminatoria volta a espellere le marginalità dalla comunità.
Il quadro della riforma appare in aperto contrasto con una pluralità di principi costituzionali: dal canone di legalità a quello di proporzionalità della pena, sino alla compressione dei diritti inviolabili di protesta, riunione e circolazione. A tali criticità sostanziali si aggiunge un vizio di metodo altrettanto grave: l’abuso della decretazione d’urgenza. Come già rilevato per i precedenti provvedimenti, mancano vari dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza richiesti dall’art. 77 della Costituzione. Risulta, anzi, paradossale e sintomatico di una superficialità il fatto che un provvedimento varato sotto il segno dell’emergenza sia rimasto per settimane in un limbo istituzionale, privo della firma e della pubblicazione a causa della farraginosa ricerca di idonee coperture finanziarie. Un ritardo che smentisce nei fatti la stessa urgenza dichiarata, svelando la natura puramente ideologica e propagandistica dell’intervento.
L’architettura della repressione
L’analisi seguente del decreto si basa sullo schema pubblicato della riforma. Si resta pertanto in attesa del testo definitivo. Lo schema del Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di Polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” è suddiviso in quattro capi, per un totale di 33 articoli. Prima di passare alle norme che impattano direttamente e indirettamente sul mondo della Giustizia minorile e del sistema penitenziario in generale, si approfondiranno brevemente gli articoli che destano maggiore criticità in termini di impatto sui diritti civili. Saranno tralasciate le numerose norme riguardanti i concorsi e il reclutamento delle Forze dell’ordine.
L’art. 7, “Disposizioni a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica”, introduce il c.d. fermo di prevenzione, ossia la facoltà per le forze di Polizia di procedere al fermo di soggetti per un massimo di 12 ore, al solo fine di identificazione o prevenzione di reati, qualora sussistano “fondati motivi” che il soggetto possa porre in essere condotte di pericolo per il pacifico svolgimento di una manifestazione. La norma amplia inoltre i poteri di perquisizione sul posto delle forze dell’ordine, inserendo anche le manifestazioni pubbliche tra i contesti in cui può essere esercitato, dilatando anche l’ambito operativo e allargando l’oggetto della perquisizione, funzionale da adesso anche alla ricerca di strumenti atti a offendere. Si scivola dal “diritto penale del fatto” al “diritto penale del sospetto”. La libertà personale (Art. 13 Cost.) viene limitata non per aver commesso un illecito, ma per una presunta pericolosità soggettiva desunta da criteri arbitrari. È una forma di neutralizzazione politica che impedisce l’esercizio del diritto di manifestazione prima ancora che esso avvenga. Queste norme, al pari di quelle che seguono, hanno un forte impatto sulle nuove generazioni a cui si è deciso di dichiarare guerra, colpendo i più giovani proprio nel loro ruolo di attori della protesta sociale
L’art. 9, “Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni “, introduce una serie di norme: dalla depenalizzazione del reato derivante dal mancato preavviso della manifestazione sostituendolo con una sanzione amministrativa verso i promotori sino a 10.000 euro, che si applica anche nel caso di inosservanza dell’itinerario previsto; chiunque turberà il pacifico svolgimento della riunione o il “regolare espletamento del relativo servizio d’ordine e sicurezza pubblica” sarà sanzionato fino a 3.000 euro, aumentato sino a 10.000 euro nel caso si renda “difficoltoso” il loro riconoscimento; chi si rifiuterà di eseguire l’ordine di scioglimento della riunione sarà sanzionato fino a 20.000 euro; si conferisce al Prefetto il potere di emettere tali sanzioni. Infine la norma modifica l’art. 654 c.p. prevedendo la sanzione pecuniaria sino a 2.400€ in caso di “manifestazioni o grida sediziose”, se il fatto non costituisce reato. L’art. 10 poi introduce un divieto di partecipazione in pubbliche riunioni in caso di condanne per reati gravi commessi per un periodo da 1 a 3 anni. Il diritto di manifestare il proprio dissenso viene declassato a un’attività onerosa e rischiosa. L’entità della sanzione funge da dissuasore economico, colpendo la capacità organizzativa dei movimenti sociali. L’ipertrofia dei poteri del Prefetto poi sottrae all’autorità giurisdizionale il corretto bilanciamento dei diritti.
Gli artt. 12, 13 e 14 introducono un filtro procedurale in presenza di presunte cause di giustificazione. La norma, modificando l’art. 335 c.p.p. e introducendo l’art. 335-quinquies, istituisce una sorta di “filtro procedurale” per cui, quando appare “evidente” che il fatto è stato compiuto in presenza di una “causa di giustificazione” (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi), il pubblico ministero andrà ad annotare in un nuovo registro, non quello degli indagati, il nome del soggetto che ha realizzato la condotta. L’iscrizione nel registro degli indagati avverrà solo dopo una valutazione preliminare volta a verificare l’esistenza effettiva di cause di giustificazione. Nell’art. 14 viene estesa anche nelle ipotesi di iscrizione nel nuovo registro la copertura della spesa legale, come modificata dal precedente decreto sicurezza, per il personale delle Forze di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco. Si crea attraverso questo filtro un privilegio processuale che altera il principio di parità delle parti e dell’obbligatorietà dell’azione penale. Nelle dichiarazioni del Governo poi è chiara l’intenzione di aver creato questo meccanismo per i casi in cui a realizzare la condotta sia un agente. Il filtro inoltre appare contraddittorio e illegittimo poiché inverte il processo giuridico, pretendendo di accertare la sussistenza di scriminanti prima ancora di aver ricostruito i fatti. Questa “finzione” normativa scavalca il vaglio giurisdizionale per istituire una pericolosa pressione politica sugli inquirenti.
L’art. 29, “ Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio”, oltre a prevedere modifiche attinenti alle materie citate, stabilisce che le spese per l’assistenza legale al cittadino extra europeo per il ricorso contro il provvedimento di espulsione non siano più coperte dal gratuito patrocinio automatico, ma siano a carico del cittadino straniero, che potrà nelle vie ordinarie chiedere il gratuito patrocinio. È chiaro e inequivocabile l’attacco diretto al diritto alla difesa. La previsione dell’art. 142 del D.P.R. 115/2002, che verrà abrogata dal decreto, nasceva dall’esigenza di assicurare una difesa rapida ed effettiva. Impedire a un indigente, in una forte condizione di vulnerabilità e privo delle risorse economche, e in condizione di privazione della libertà, l’accesso immediato e gratuito all’assistenza legale significa rendere il provvedimento di espulsione inappellabile di fatto, privando il migrante della possibilità di denunciare vizi procedurali o rischi di tortura nel paese di destinazione.
L’art. 30 introduce deroghe alla normativa vigente per il potenziamento della rete dei CPR, prevedendo la localizzazione, la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento, la ristrutturazione dei centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e dei Centri di Prima Accoglienza (CPA). Si tenta di “normalizzare” dei luoghi che la Corte Costituzionale e gli osservatori internazionali hanno più volte descritto come zone di sospensione dei diritti umani. La detenzione amministrativa, in assenza di reato, resta un’aberrazione giuridica che collide con i principi di civiltà dell’ordinamento italiano.
L’art. 33, “Disposizioni in materia di protezione internazionale”, rinnova drasticamente i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare, legandolo solo a stringenti motivi oggettivi e meno al reale percorso di integrazione del richiedente. Restringere i requisiti per il permesso di soggiorno significa utilizzare il diritto amministrativo in chiave punitiva, colpendo un migrante non per le sue azioni, ma per la sua stessa condizione di esistenza.
La sicurezza dell’esclusione: il fallimento sociale della risposta penale
L’intervento normativo in esame non si limita a inasprire il sistema sanzionatorio, ma delinea un vero e proprio governo della devianza che incide profondamente sul mondo della giustizia minorile. La premessa di questo paragrafo è necessaria per comprendere la portata dello strappo: gli articoli che seguono colpiscono, direttamente e indirettamente, il sistema della giustizia minorile e non, e la già critica situazione degli Istituti Penali per Minorenni (IPM), agendo su due fronti simmetrici. Da un lato, si procede sia all’aumento dei reati e all’aggravamento delle pene di certe condotte, sia alla progressiva sedimentazione dello stigma del condannato, trasformando l’errore in un’identità immutabile che accompagna anche fuori dalle mura carcerarie. Dall’altro, si assiste al costante aumento dei poteri della Polizia Penitenziaria, i quali vengono ampliati e trasformati in senso investigativo e repressivo, a discapito della funzione di mediazione e sostegno trattamentale. In un contesto dove gli IPM sono già sovraccarichi, queste norme rischiano di aggravare la situazione. Inoltre, a problemi sociali si continua a rispondere con il carcere.
L’art. 1 modifica in modo sostanziale la legge n. 110 del 1975: la detenzione di lame affilate o appuntite superiore a 8 cm diviene reato punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La stessa pena si applica alle lame “tipizzate” come coltelli pieghevoli, con lama lunga o uguale a 5 centimetri, coltelli a farfalla o lame camuffate. Sono introdotte anche sanzioni amministrative accessorie, fino alla sospensione della patente e del porto d’armi, applicabili dal Prefetto. Nel caso in cui sia un minore a commettere uno dei reati legati alla detenzione di armi, i genitori potranno essere sanzionati fino a 1.000 euro. Viene introdotto anche il divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere.
Una serie di norme legate al possesso di armi, con un inasprimento delle pene ed una formulazione talmente generica da poter essere ribattezzata norma “anti-boy scout”, usuali detentori del coltellino Opinel. Se l’intento dichiarato è il contrasto alle baby-gang, il risultato è una criminalizzazione indiscriminata del porto di qualsiasi strumento solo potenzialmente “atto ad offendere”, privando il giudice di discrezionalità e trasformando un comportamento spesso privo di offensività reale in un delitto che alimenta il circuito penale, soprattutto minorile.
Questa logica repressiva prosegue nell’art. 2 che, modificando il Decreto Caivano, amplia i casi in cui può essere disposto l’ammonimento del questore nei confronti di minore di età compresa tra i 12 e 14 anni includendo nuovi reati tra cui lesioni, rissa, minaccia e violenza privata quando commessi con armi o strumenti atti ad offendere. Nel caso di reiterazione dopo l’ammonimento, potranno scattare sanzioni pecuniarie ai genitori. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni resta il Prefetto.
L’estensione dell’ammonimento ai minori tra i 12 e i 14 anni cristallizza una deriva sanzionatoria che prescinde da presupposti tipici del diritto penale del fatto, colpendo una fascia d’età penalmente irresponsabile. Tale misura, priva di garanzie processuali e fondata su valutazioni amministrative discrezionali, non produce prevenzione ma solo stigma sociale e disagio. Sostituire l’intervento pedagogico con il potere interdittivo del Prefetto significa barattare la tutela del minore con una punizione anticipata priva di finalità riabilitative.
L’art 3 introduce una modifica all’art 624 bis c.p., ampliandone l’ambito: il furto con destrezza, prima solo un aggravante prevista all’art. 625, diviene adesso una nuova fattispecie che si affianca al furto in abitazione e al furto con strappo, parificando le pene quando il furto commesso con destrezza ha per oggetto: mezzi di pagamento, inclusi quelli elettronici (carte di credito/bancomat), documenti di identità, strumenti informatici, telematici o telefoni cellulari, denaro o beni personali. Tale nuova fattispecie è procedibile d’ufficio. La pena prevista è da 4 a 7 anni, in aumento rispetto alla precedente, da 2 a 6 anni del delitto di furto aggravato dalla destrezza.I destinatari potenziali, nell’ottica del Governo, della modificata fattispecie, si ribadisce, sono proprio i minori. L’inasprimento della pena, da una forbice di 2–6 anni a quella di 4–7 anni, non rappresenta soltanto un intervento simbolico, ma incide concretamente sulla struttura sanzionatoria del reato. L’elevazione del minimo edittale restringe gli spazi applicativi di soluzioni alternative e amplia la possibilità di ricorso a misure cautelari personali, con un conseguente incremento del rischio di applicazione della custodia in istituto penale minorile. Sebbene l’ordinamento penitenziario minorile, ai sensi del D.P.R. 448/1988 e successive modifiche, continui a privilegiare la funzione rieducativa e la residualità della detenzione, l’innalzamento della soglia di pena modifica l’equilibrio tra esigenze educative e istanze di sicurezza pubblica. L’intervento normativo, pertanto, appare orientato non tanto a colmare un vuoto di tutela, poiché l’ordinamento già prevedeva strumenti repressivi adeguati, quanto a rafforzare il messaggio deterrente e la risposta securitaria, con la concreta possibilità che la pena detentiva assuma un ruolo più centrale anche nei confronti dei minori. Si risponde ancora ad un problema complesso solo con il carcere, e aggravando il numero di detenuti già in costante aumento. L’art. 3 introduce anche il nuovo reato di rapina aggravata da gruppo organizzato, punendo con la reclusione da 10 a 25 anni gli assalti pianificati contro obiettivi sensibili come banche, uffici postali e furgoni portavalori. In piena violazione del principio di proporzionalità delle pene, il nuovo reato è punito più dell’omicidio preterintenzionale, che ha un massimo edittale di 18 anni.
L’art. 3 introduce una serie di norme volte a disciplinare ulteriormente le c.d. zone rosse, il daspo urbano, e introduce l’arresto in differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche. La norma consente ai Prefetti di determinare le zone rosse, specifiche zone a vigilanza rafforzata. Le zone possono essere individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili fino ai 18 mesi. In queste aree è disposto l’allontanamento, il c.d. Daspo urbano, di persone denunciate negli ultimi 5 anni per determinati delitti, compresi anche quelli contro il patrimonio, in presenza di condotte che possono determinare un “pericolo”. Il daspo urbano viene esteso anche alle aree interne e pertinenze di stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale per chi assume comportamenti violenti, minacciosi o molesti. Il divieto di accesso si applica anche agli infraquattordicenni che siano stati condannati o solo denunciati negli ultimi cinque anni per i reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti l’ordine pubblico o le armi.
Per i minori, avere anche solo una denuncia per determinati reati vorrà dire non poter accedere a varie zone urbane. Si decide quindi di marginalizzare e di continuare ad ampliare la discrezionalità del Prefetto. Invece di offrire risposte sociali a quartieri degradati, si sceglie la militarizzazione: si punisce più facilmente attraverso la tecnologia (filmati e foto), cristallizzando l’idea che chi ha sbagliato debba restare perennemente vittima della propria colpa, senza possibilità di riscatto territoriale.
L’intervento normativo entra persino nelle aule scolastiche con l’art. 11, che modifica l’art. 483-quater c.p. introducendo tra le lesioni personali aggravate quelle verso il dirigente scolastico e il personale docente della scuola. Si applica la reclusione da due a cinque anni, mentre in caso di lesioni gravi o gravissime la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Sebbene la tutela degli insegnanti sia doverosa, la risposta meramente punitiva appare miope: laddove servirebbe un investimento in educazione e supporto psicologico, il legislatore risponde con il codice penale, delegando alla sanzione la risposta.
Infine, vi sono le norme riguardanti la Polizia Penitenziaria. In un paradosso istituzionale, mentre si aumentano i compiti repressivi, l’art. 23 prevede una riduzione dei tempi di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di vice-commissario del Corpo di Polizia penitenziaria, passando da 12 mesi a 8 mesi, immettendo in servizio agenti con una preparazione contratta proprio in un momento in cui la complessità degli istituti richiederebbe specializzazioni elevate.
Sul fronte operativo, l’art. 16 autorizza le operazioni sotto copertura per la “sicurezza” degli istituti penitenziari ai nuclei investigativi del Corpo di Polizia Penitenziaria. Tale misura snatura la funzione del Corpo, che dovrebbe essere orientata al trattamento e alla sicurezza interna, trasformandolo in un apparato di intelligence. La previsione di operazioni sotto copertura all’interno degli istituti di pena segna un ulteriore slittamento del carcere da luogo deputato all’esecuzione della pena in funzione rieducativa a spazio governato secondo logiche di ordine pubblico. In un contesto già caratterizzato da sovraffollamento e tensioni strutturali, l’introduzione di agenti infiltrati rischia di acuire la conflittualità, alimentando diffidenza e sospetto generalizzato tra detenuti e operatori. Il carcere, anziché essere ambito di trattamento e responsabilizzazione, viene così assimilato a un teatro permanente di prevenzione e repressione. Una simile impostazione può comprimere ulteriormente diritti e garanzie in un ambiente già segnato da forte asimmetria di potere e scarsa trasparenza. Il risultato è la trasformazione dell’istituzione penitenziaria in un presidio di sicurezza interna, dove la gestione delle tensioni assume i tratti dell’intervento di polizia più che del governo trattamentale. Non si può escludere, inoltre, che tali dinamiche vengano estese anche agli istituti penali per minorenni, con effetti ancora più problematici, poiché in quel contesto l’esigenza educativa dovrebbe prevalere in modo netto su qualsiasi logica emergenziale o securitaria.
In conclusione, l’art. 28 impone allo straniero già detenuto l’obbligo di cooperazione attiva per l’accertamento dell’identità. Il mancato rispetto dell’obbligo sarà annotato nella cartella personale e potrà incidere sulla valutazione della pericolosità del soggetto. L’obbligo di cooperazione attiva per l’identificazione trasforma un onere burocratico in un vincolo sanzionabile che ignora la vulnerabilità psichica e i traumi dei migranti. Tale imposizione condizionerà inevitabilmente l’esito dei percorsi amministrativi, accelerando il trattenimento o il rimpatrio forzato attraverso una presunzione di non collaborazione.
Brevi riflessioni conclusive
Il quadro delineato da questo provvedimento dovrebbe allarmare l’intera società civile. Non solo, sono vari i provvedimenti governativi previsti nei prossimi mesi che devono destare allarme. Si pensi al ddl immigrazione in arrivo in Parlamento, il quale introdurrà una serie di norme più restrittive e che rischiano di compromettere tutele già esistenti soprattutto per i minori stranieri non accompagnati, mettendo a serio rischio diritti e percorsi di inclusione garantiti dalla Legge 47/2017 e riducendo le garanzie procedurali nella protezione internazionale. La stretta sui ricongiungimenti familiari e sull’accesso ai percorsi di protezione, la riduzione fino a 19 anni del prosieguo amministrativo, ostacoleranno l’integrazione dei giovani migranti e aggraveranno la vulnerabilità di chi arriva in Italia. Ci troviamo di fronte a una riforma che, invece di sanare le ferite di una giustizia minorile frammentata, sceglie deliberatamente di aggravarle. Gli IPM, luoghi che per Costituzione dovrebbero essere laboratori di futuro, si preparano a fare i conti con un aumento ulteriore della popolazione detenuta, trasformandosi in spazi sempre più chiusi, impermeabili e repressivi. In un presente già segnato da fragilità educative e abbandono sociale, la scelta del legislatore è quella di blindare il disagio, erigendo muri dove servirebbero ponti.
Ma oltre all’evidente intenzione di punire le marginalità, di silenziare il dissenso con la repressione e di soffocare le diversità attraverso lo stigma, emerge un dato altrettanto inquietante: il pressapochismo normativo. La rincorsa alla decretazione d’urgenza ha prodotto testi oscuri e di difficile interpretazione, tanto da richiedere interventi correttivi grotteschi. Si pensi alla necessità di emanare una circolare applicativa, datata 5 febbraio 2026, sull’art. 28 del precedente decreto sicurezza, dopo quasi un anno dalla sua approvazione: un atto volto a chiarire che gli agenti possono circolare armati senza licenza anche fuori dal servizio, poiché la norma originaria era scritta in modo talmente generico da risultare non immediatamente applicabile.
Questo dettaglio non è solo un vizio di forma, ma il segnale di una deriva pericolosa. Mentre si racconta al Paese la favola di una maggiore protezione, il risultato reale è una proliferazione di armi in circolazione e una delega in bianco all’uso della forza. Altro che sicurezza: quello che si sta edificando è un sistema fondato sulla paura e sull’incertezza del diritto.
