Guardare all’Europa e provare a comprendere dove si colloca il sistema di giustizia minorile italiano all’interno del panorama europeo risulta essere un’operazione più che mai utile utile oggi giorno, soprattutto alla luce dei provvedimenti recentemente emanati che potrebbero andare a modificare certi aspetti del modello di giustizia minorile italiano, tradizionalmente considerato fonte di ispirazione a livello europeo. Soffermarci su alcuni aspetti della giustizia minorile nei Paesi europei che troviamo attorno a noi, culturalmente, geograficamente e giuridicamente affini, è quello che cercheremo di proporre in questo approfondimento. In particolare, analizzeremo l’età minima di responsabilità penale per cui hanno optato alcuni Paesi europei e la portata del ricorso alla privazione della libertà come pena per minori e giovani adulti presso i suddetti Paesi. Inoltre, proveremo a comprendere il livello di implementazione della Direttiva UE 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Le principali fonti consultate sono il Rapporto SPACE I (2022) del Consiglio d’Europa, le pubblicazioni di Eurostat, il rapporto pubblicato nel 2022 dalla European Union Agency for Fundamental Rights riguardante proprio l’applicazione della Direttiva UE 2016/800 e le ricerche condotte all’interno del progetto europeo Arisa Child.
Infatti, dal 2022 Antigone è partner del progetto DG Justice promosso dalla Commissione Europea “Arisa Child: Assessing the Risk of Isolation of Sentenced and Accused: Enhancing the Capacity of Correctional Services to Work with Convicted Children”. Il progetto è volto ad incrementare le conoscenze del personale impegnato nei servizi di giustizia minorile sulle modalità di lavoro con i minori, su forme di tutela dei loro diritti e sulla gestione di situazioni di particolare vulnerabilità. La ricerca parte dalle esperienze dei 5 Paesi partner del progetto (Bulgaria, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna), a cui si aggiungono approfondimenti riguardanti altri 5 Paesi: Francia, Cipro, Irlanda, Germania e Svezia.

L’età minima di responsabilità penale
Anzitutto è interessante notare come sebbene la maggiore età da un punto di vista penale si raggiunga al compimento dei 18 anni in tutti i Paesi considerati, esistono differenze significative per quanto riguarda l’età minima di responsabilità penale. Nel caso italiano quest’ultima si raggiunge con i 14 anni; lo stesso accade anche in Bulgaria, Cipro e Germania. Nello specifico, in Bulgaria sebbene i minori di età inferiore ai 14 anni non abbiano responsabilità penale, se hanno più di 8 anni e commettono atti che rappresentano una fonte di pericolo per la pubblica sicurezza, possono essere soggetti a misure correttive di natura amministrativa. A Cipro un minore di 14 anni che ha commesso un reato può essere unicamente posto sotto la supervisione dei servizi sociali; dai 14 anni in su può essere anche sottoposto alla reclusione. Il sistema tedesco, invece, prevede una responsabilità penale “limitata” per i minori tra i 14 e i 18 anni, mentre la responsabilità penale “assoluta” – sempre all’interno del sistema penale per minorenni – riguarda i giovani adulti tra i 18 e i 21 anni.
In Francia, nonostante l’età della piena responsabilità penale si raggiunga con il compimento dei 18 anni, i minori possono essere considerati penalmente responsabili se il giudice ritiene che abbiano una maturità sufficiente per comprendere la natura dell’atto commesso. In tal caso, il Pubblico Ministero e il Tribunale competente esamineranno le circostanze della fattispecie concreta e la personalità del minore per stabilire se applicare sanzioni che prevedano la privazione della libertà piuttosto che misure educative. Tuttavia, tali sanzioni penali possono essere applicate solo ai minori di età superiore ai 13 anni, mentre i minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni sono soggetti unicamente a misure di tipo amministrativo.
In Grecia e in Svezia la minore età dal punto di vista penale si raggiunge con il compimento dei 15 anni. Se in Svezia, a partire dai 15 anni, un minore è in linea di principio trattato come un adulto, in Grecia, i soggetti di età compresa tra i 15 e i 18 anni hanno una responsabilità penale relativa e possono essere ritenuti penalmente responsabili – e anche fare ingresso in un carcere minorile – solo in casi eccezionali di particolare gravità. I minori di età compresa tra i 12 e i 15 anni, invece, non sono considerati penalmente responsabili e possono essere sottoposti solo a misure educative o terapeutiche.
In Spagna e Portogallo la responsabilità penale minima comincia con i 16 anni. Per i minori tra i 12 e i 16 anni che commettono atti classificati dalla legge come penalmente rilevanti viene adottato un approccio prettamente educativo e comunque la reclusione – prevista solo in casi estremi – avviene sempre presso strutture educative. Stupisce, invece, la situazione irlandese; solamente nel 2006 l’Irlanda ha innalzato l’età minima di responsabilità penale dai 7 ai 12 anni. Tuttavia, quest’ultima si abbassa ai 10 anni nel caso di minori accusati di reati particolamente gravi quali, stupro, violenza sessuale aggravata, omicidio, omicidio colposo o tentato omicidio. Pertanto, sebbene la legge sui minori del 2001 – conosciuta come Children Act – stabilisca che la reclusione per i minori debba essere una misura di extrema ratio, paradossalmente, l’età minima per la detenzione in Irlanda è di appena 10 anni.

Carcere e minori in Europa
Rispetto all’utilizzo della pena privativa della libertà nei confronti dei minori inseriti nel circuito penale nei vari Stati emerge un quadro variegato a livello europeo1. Sebbene per i minori la reclusione – ed il regime di vita che ne consegue – venga tendenzialmente presentata come una misura assolutamente residuale, nella prassi si possono identificare alcuni elementi di dissonanza con tale proposito, che seppur limitati, vale la pena di considerare. Prendiamo come riferimento la situazione italiana; al 31 dicembre 2023 erano 496 i minori e i giovani adulti detenuti all’interno dei 17 Istituti penali per minorenni. Tra questi, 482 ragazzi e 14 ragazze2. Nell’ultimo anno il sistema penale minorile, sulla scia di quello degli adulti, ha però registrato un aumento delle presenze pari a circa il 25%. A dicembre 2022 i ragazzi negli IPM erano 400, quasi 100 in meno rispetto ad oggi. Numeri di questo tipo non si vedevano da molti anni, essendo quindi indicativi di un momento particolarmente critico per il sistema della giustizia minorile in Italia.
In Bulgaria i minori condannati alla pena della reclusione in carcere vengono collocati nei riformatori, strutture relativamente autonome annesse alle carceri per adulti. Vi è un riformatorio per ragazzi (con una capacità di 32 posti), annesso al carcere maschile per adulti di Vratsa e un riformatorio per ragazze (con una capacità di 31 posti) collegato all’unico carcere femminile del Paese che si trova presso la città di Sliven. I riformatori non prevedono personale specializzato in giustizia minorile, giacché lo staff è condiviso con gli istituti per adulti. I detenuti minorenni nel 2019 furono 40 (39 maschi e 1 femmina), nel 2020 52 (51 maschi e 1 femmina), e nel 2021 38 (37 maschi e 1 femmina)3. In data 31 gennaio 2022 i minori detenuti, tutti maschi, erano 19, che corrispondono allo 0,3% della popolazione penitenziaria totale che ammonta a 6629 unità.4
Rispetto alla situazione cipriota, nonostante i dati pubblicati relativi al sistema di giustizia penale e penitenziario siano abbastanza limitati, secondo Eurostat, per quanto riguarda il 2021, 26 minori maschi5 e 4 minori femmine6, di età compresa tra i 14 e i 21 anni, furono collocati in strutture detentive. Il 31 gennaio 2022 erano 19 i minori (maschi) privati della libertà, pari al 2,6 % della popolazione penitenziaria totale7. Ad oggi non essendo state costruite strutture di detenzione per minori, costoro continuano a essere detenuti nell’unica prigione del Paese, a Nicosia.
In Francia, la pena detentiva comminata dai Tribunali minorili non può superare la metà della pena che sarebbe stata inflitta a un adulto per lo stesso reato. I minori sono detenuti nelle unità minorili (quartiers pour mineurs) delle carceri per adulti o all’interno dei centri di detenzione, oppure in uno stabilimento penitenziario specializzato per minori (établissements pénitentiaires pour mineurs). Nel 2017 i minori detenuti sono stati 764, nel 2018 770, nel 2019 831, nel 2020 760, nel 2021 6448 e a fine gennaio 2022 erano 600 (ovvero lo 0,9% della totalità delle persone recluse nel Paese)9.
Con una percentuale simile a quella italiana, in Germania, durante il 2022, solamente il 2,8% dei minori entrati nel circuito penale ha fatto ingresso in carcere; il 31 gennaio 2022 erano 516 i minori (tutti maschi) presenti negli istituti di pena per minorenni, i quali corrispondono all’1% della popolazione totale reclusa10.
Il 31 dicembre 2022 i minori detenuti di età compresa tra i 16 e i 18 anni in Portogallo erano 52, di cui 2 femmine (pari a meno dello 0,5% della popolazione totale), mentre i ragazzi detenuti tra i 19 e i 24 anni, 758. In Portogallo, la legislazione prevede la separazione di minori e adulti, tuttavia, fatta eccezione per una “prigione scolastica”, i minori dai 16 anni in su si trovano sparsi nelle carceri per adulti11. In Svezia al 1 ottobre 2021 i minori detenuti erano 27 (pari allo 0,4% della popolazione detenuta totale)12.
In Grecia i minori detenuti vengono collocati in 3 differenti strutture in base all’età: i ragazzi tra i 15 ed i 18 anni vengono ospitati nell’istituto di correzione rurale per minori di Kassavetia, presso la città di Almiros, mentre i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono destinati all’istituto di Avlonas o a quello di Volos. Le ragazze invece, indipendentemente dall’età, sono detenute nell’unico carcere femminile di Eleonas che si trova presso la città di Tebe. Nel 2022 i minori detenuti di età compresa fra i 15 e i 18 anni sono stati 28, di cui 4 ragazze; nel 2023 si è registrato un leggero aumento, raggiungendo la cifra totale di 33. In ogni caso, dal 2015, ha avuto luogo una progressiva diminuzione di minori privati della libertà in istituti di pena13.
In Irlanda, nel 2017, in seguito alla chiusura del St. Patrick’s Institution – antico carcere vittoriano adibito a carcere minorile, conosciuto per il duro regime di vita imposto sui ragazzi detenuti – i minori condannati alla detenzione o destinatari di un provvedimento di custodia cautelare sono ospitati nell’ Oberstown Children Detention Campus. Oberstown ha una capacità di 60 persone, ospitate in 6 unità da 10 posti letto ciascuna. Nonostante Oberstown sia un istituto di reclusione, non vi sono sbarre alle finestre. Oberstown ha ospitato nel 2019 un totale di 75 minori; nel 2020 119; nel 2021 102; nel 2022 11014. I minori detenuti ad Oberstown al 31 gennaio 2022 erano 23 (pari allo 0,6 % della popolazione detenuta totale)15. Nel caso in cui un minore rappresenti una fonte di minaccia per sé stesso o per gli altri, siano quest’ultimi membri dello staff penitenziario o altri minori detenuti, può essere sottoposto alla misura dell’isolamento, in base alla quale il minore viene temporaneamente allontanato, venendogli negato l’accesso agli spazi comuni e alle attività ricreative. Se nel 2022 la totalità dei provvedimenti di isolamento ha avuto una durata complessiva di 3530 ore, nel 2017 la durata totale si è ridotta a 12733 ore16.
Infine, anche il sistema di giustizia minorile spagnolo presenta delle peculiarità che vale la pena menzionare; al pari del sistema penitenziario spagnolo per adulti – il quale si struttura su 3 gradi di trattamento in base al criterio di progressività – anche le misure di internamento per minori si articolano su 3 tipologie di regimi differenti. Troviamo il regime chiuso, che prevede il controllo assoluto del minore all’interno del “centro de justicia juvenil”, il quale si applica nel caso in cui il minore abbia commesso il reato utilizzando la violenza oppure in quanto membro di un’organizzazione criminale (nel 2021 furono 556 i minori detenuti in regime chiuso). Il regime semi-aperto prevede l’esecuzione di un programma trattamentale da realizzarsi, in parte, presso strutture ed organizzazioni esterne; si tratta del regime più applicato (2.194 minori in regime semi aperto nel 2021). Solo 96 furono i minori in regime aperto, il quale prevede solamente il pernottamento presso la struttura detentiva, mentre la totalità delle attività educative viene svolta all’esterno17. Sebbene tutte queste misure vengano eseguite in centri educativi che non vengono considerati dei veri e propri istituti di pena, è bene segnalare che, in alcuni casi, il regime di vita può essere particolarmente duro; basti pensare che fino al 2021 i minori potevano essere sottoposti alla pratica della contenzione meccanica presso queste strutture.

Il livello di implementazione della Direttiva UE 2016/800
Come già anticipato, l’ultimo tema che vogliamo proporre ai fini di completare questa breve panoramica europea riguarda l’applicazione della Direttiva UE 2016/80018. La Direttiva verte sulle garanzie procedurali per i minori in contatto con la giustizia penale, guardando in maniera essenziale al modello italiano. Sebbene molte delle indicazioni e dei principi contenuti nella Direttiva fossero già previsti dal diritto nazionale di alcuni Paesi, la Direttiva mira a garantire uniformità a livello europeo e, contemporaneamente, a rafforzare le previsioni nazionali, laddove già esistenti. La Direttiva 2016/800 fissa dei principi e delle garanzie fondamentali per il minore, tra cui il diritto ad essere informato sulle caratteristiche del procedimento a cui è sottoposto, sin dalle sue prime fasi, con un linguaggio comprensibile e per il più possibile semplificato ed adattato all’età del minorenne (art.4). L’art. 6 sancisce il diritto del minore ad essere assistito da un difensore: il minore ha il diritto di parlare con un legale senza ritardo, in ogni caso prima di essere sottoposto ad un interrogatorio, immediatamente in caso di privazione della libertà e anche prima di comparire davanti a un giudice. L’art. 7 si occupa del diritto all’individualizzazione nella trattazione del caso; i bisogni specifici del minore quali l’educazione, la protezione, la formazione, lo studio e l’integrazione sociale devono essere garantiti partendo da una valutazione individualizzata della situazione specifica del minore. Tuttavia, esistono ancora varie lacune sia a livello legislativo che pratico per quanto riguarda l’attuazione delle garanzie per gli imputati minorenni stabilite dal legislatore europeo19. In Austria in caso di reati considerati poco gravi imputati ad un soggetto minorenne non è richiesta l’assistenza obbligatoria di un avvocato. Parimenti in Germania, quando l’interrogatorio preliminare di un minore è necessario per proteggere un’altra persona o l’integrità delle indagini davanti a reati gravi, il diritto del minore ad essere assistito da un avvocato può vedersi limitato. L’ordinamento maltese prevede disposizioni simili. Anche in Belgio vi sono delle circostanze eccezionali per cui le autorità possono interrogare i minori prima del processo o durante le udienze in Tribunale senza la presenza di un avvocato. Per quanto riguarda l’assistenza legale gratuita per i minori accusati o sospettati di un reato le legislazioni nazionali sono solite prevedere l’assistenza legale gratuita per i minori accusati o sospettati di un reato. In Austria, Estonia e Portogallo, un avvocato viene assegnato gratuitamente quando un minore non può permetterselo. In Polonia, i minori accusati hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato quando non possono permettersi un avvocato; tuttavia, nel caso in cui il minorenne risultasse colpevole, dovrà farsi carico delle spese processuali20.
La Direttiva sancisce per i genitori, o comunque per i soggetti esercenti la potestà genitoriale, il diritto all’informazione (art. 15). Tuttavia, chi esercita la potestà genitoriale e accompagna il minore nel procedimento penale continua ad avere un ruolo relativamente secondario e a non ricevere le informazioni essenziali riguardanti il procedimento penale. La possibilità di essere accompagnati dai titolari della responsabilità genitoriale, o da altri adulti idonei, durante i procedimenti giudiziari è pressoché garantita ovunque in Europa. Ciò nonostante, in Austria, Belgio, Bulgaria, Germania e Polonia non sono i minori ad essere titolari del diritto di essere accompagnati, bensì i genitori ad avere il diritto di accesso ai procedimenti giudiziari. Una certa diffidenza vi è ancora da parte di alcuni operatori giudiziari rispetto alla partecipazione dei genitori durante la fase dell’interrogatorio, in quanto si ritiene infatti che i minori possano parlare più liberamente senza di loro visto che a volte i genitori cercano di rispondere alle domande o di impedire al minore di rispondere21.
Un’altra questione che è stata rilevata riguarda la mancanza di formazione specializzata degli operatori della giustizia minorile, soprattutto degli agenti di polizia, delle autorità giudiziarie e degli avvocati difensori. Uno degli obiettivi di Arisa Child è proprio quello di fornire degli strumenti utili ai fini di migliorare ed ampliare la formazione degli stakeholders coinvolti nell’ambito della giustizia penale minorile.
Infine, l’art. 10 della Direttiva che impone che il carcere per i minori sia una misura di ultima ratio trova generalmente applicazione nei Paesi analizzati. Anche alla luce dei dati riportati precedentemente, ci auguriamo che l’idea per cui il carcere deve essere una risorsa assolutamente residuale continui a trovare applicazione in tutti gli Stati europei, e non si ceda, in nessun caso, a tentazioni securitarie.

Note
1: La completezza dei dati proposti e il livello di approfondimento rispetto alla situazione di ogni singolo Paese dipende principalmente dalla più o meno facile reperibilità e affidabilità dei dati pubblicati e dagli interessi specifici del progetto Arisa Child.
2: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST455305
3: Arisa Child (2024), Training Needs of Correctional Services Working With Convicted Children, Country Report, Bulgaria, p. 17.
4: Aebi et al. (2022), Space I Report, p. 44. https://wp.unil.ch/space/files/2024/01/240111_SPACE-I_2022_FinalReport.pdf
5: Prisoners by age and sex – number and rate for the relevant sex and age groups
6: Prisoners by age and sex – number and rate for the relevant sex and age groups
7: Aebi et al. (2022), Space I Report, p. 44.
8: Arisa Child (2024), Training Needs of Correctional Services Working With Convicted Children, Country Report, France, p. 18.
9: Aebi et al. (2022), Space I Report, p. 44.
10: Aebi et al. (2022), Space I Report, p. 44.
11: Arisa Child (2024), Training Needs of Correctional Services Working With Convicted Children, Country Report, Portugal, p. 8.
12: Aebi et al. (2022), Space I Report,p. 45.
13: Arisa Child (2024), Training Needs of Correctional Services Working With Convicted Children, Country Report, Greece, p. 13.
14: https://www.oberstown.com/campus-stats/
15: Aebi et al. (2022), Space I Report, p. 44.
16: Oberstown Children Detention Campus Annual Report 2022
17: Esistono anche le misure dell’internamento terapeutico (408 minori nel 2021) e dell’ internamento durante il fine settimana (447 nel 2021).
18: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
19: Nel 2022 la FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) ha pubblicato un interessante report dal titolo “Children as suspects or accused persons in criminal proceedings” in cui vengono presentati i risultati di uno studio in merito al livello di implementazione della direttiva in 9 Stati europei: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Germania, Italia, Malta, Polonia e Portogallo. Dalla ricerca. Lo studio include le interviste a 180 professionisti della giustizia minorile tra cui giudici, avvocati, assistenti sociali e psicologi, ma anche a 40 minori coinvolti in procedimenti penali.
20: FRA (2022), Children as suspects or accused persons in criminal proceedings, pp. 53-58.
21: Questo è quanto è emerso da una serie di interviste rivolte a rappresentanti dell’autorità giudiziaria in Belgio. Si veda FRA (2022), Children as suspects or accused persons in criminal proceedings, pp. 70-73.